Art. 1.
(Albo professionale).

      1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dalla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, e di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, assume la denominazione di «albo regionale dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione» ed è articolato a livello regionale. Le direzioni regionali del lavoro provvedono, a richiesta, alla iscrizione all'albo professionale dei privi della vista, come definiti ai sensi del comma 2, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
      2. Ai fini della presente legge, si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, ovvero coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
      3. All'albo professionale sono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione;

          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del luogo di residenza del privo della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente rientra nella

 

Pag. 4

definizione di cui al comma 2, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

      4. In deroga a quanto previsto nel comma 3, i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.